Imposte dirette
25 Marzo 2022
L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 342/2021 consente la libertà di scelta sul momento di deduzione delle perdite sui mini crediti.
L’art. 101, c. 5, del Tuir indica le regole per la deduzione delle perdite su crediti. In particolare, dispone che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e questo costituisce il pilastro fondamentale per la corretta deduzione.
Tali elementi sono sempre rispettati nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o abbia concluso un accordo di ristrutturazione del debito regolarmente omologato (art. 182-bis R.D. 267/1942) o un piano attestato (art. 67 R.D. 267/1942). La norma consente tuttavia di dedurre liberamente, presumendo che sussistano gli elementi certi e precisi, tutti quei crediti di modesta entità scaduti da almeno 6 mesi.
Per stabilire la “modesta entità” fissa il limite di euro 5.000 (per le imprese di maggiori dimensioni di cui all’art. 27, c. 10 D.L. 185/2008) ed euro 2.500 per le altre imprese. Si considerano inoltre sussistenti gli elementi certi e precisi quando la cancellazione dei crediti dal bilancio viene effettuata in applicazione dei principi contabili.
La disposizione è sicuramente di grande utilità perché consente di eliminare dal bilancio quei mini crediti di difficile riscossione per i quali ogni eventuale azione di recupero coattivo sarebbe antieconomica per l’impresa. Si pone tuttavia il problema di capire quale sia il momento in cui tale perdita possa essere imputata in bilancio, posto che il c. 5-bis dell’art. 101 del Tuir può lasciare qualche dubbio. L’Agenzia delle Entrate, sollecitata in occasione di un interpello, fornisce la risposta n. 342/2021 in cui richiama le disposizioni di legge ed i documenti di prassi correlati all’argomento in questione. In particolare, richiama la circolare n. 26/E/2013 in cui viene precisato che il termine di 6 mesi per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta. Con la circolare n. 14/E/2014 sono state definite le modalità operative a regime dell’intera disciplina.
Successivamente, il D. Lgs. 147/2015 ha individuato con maggiore precisione i criteri temporali per individuare il momento a partire dal quale è possibile procedere alla cancellazione del credito in applicazione dei principi contabili. Più precisamente viene stabilito che la mancata deduzione come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti, nell’esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione, non costituisce violazione del principio di “competenza fiscale”, sempreché tale deduzione avvenga non oltre il periodo d’imposta in cui l’impresa, applicando correttamente i principi contabili, avrebbe dovuto cancellare il credito dal bilancio.
Si precisa quindi che, in presenza di fondi preesistenti, la deduzione della perdita può avvenire anche successivamente all’esercizio in cui è stata effettuata la svalutazione del credito. Pertanto, dal momento in cui si manifestano i presupposti per la deduzione della perdita, viene lasciata ampia libertà di scelta all’impresa sull’esercizio nel quale operare tale deduzione.
L’unico limite è costituito dall’esercizio finale in cui effettuare la cancellazione in ottemperanza a quanto disposto dai principi contabili (OIC15). L’argomento è di estrema attualità, visto l’attuale momento di congiuntura economica. Grande attenzione quindi ai corretti adempimenti in vista della chiusura dei bilanci con un occhio alla corretta compilazione del relativo prospetto all’interno del modello Redditi 2022.