Imposte dirette
02 Maggio 2024
In tema di deducibilità dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare sono stati forniti interessanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con risposta all’interpello n. 76/2024 l’Agenzia delle Entrate, riepilogando la disciplina della deducibilità di contribuzione versata a forme di previdenza complementare, ha fornito interessanti chiarimenti. Si riepilogano i punti principali della risposta ad interpello.
La contribuzione a forme pensionistiche complementari può essere versata dal lavoratore, dal datore di lavoro o dal committente o direttamente dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi. In caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, la contribuzione viene versata dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro tenendo conto della contribuzione versata da tutti i soggetti.
Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 del Tuir, la deduzione spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico, fermo restando l’importo suddetto, complessivamente stabilito.