Imposte dirette
14 Marzo 2024
Le perdite su crediti, non dipendenti dall’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili se si argomentano e si documentano i fatti costitutivi, allegando documenti idonei a dimostrare, in modo inequivoco, la difficoltà di esazione (Cass., sent. n. 223/2024).
Le perdite su crediti rappresentano un aspetto cruciale della vita aziendale poiché, molto spesso, influenzano la valutazione contabile e le decisioni gestionali. Il trattamento fiscale di tali perdite è regolamentato dagli artt. 101, c. 5 e 106 D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
Quando la perdita su crediti trae origine da un procedimento di stima e non sussistono le presunzioni legali di deducibilità della perdita stessa, le condizioni per poter considerare definitivamente perso il credito non sono stabilite a priori, ma la loro esistenza va verificata analiticamente caso per caso. Proprio in merito a tale verifica, l’Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 26/E/2013, specificò gli elementi che, in quanto sintomatici dell’inesigibilità del credito, possono essere fatti valere al fine di ottenere l’integrale deduzione della perdita.
Dopo avere quindi affermato che la perdita è definitiva solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria, l’Agenzia delle Entrate elenca una serie di prove utili ad attestare tale situazione quali: