Imposte dirette
21 Agosto 2024
Non tutti i tributi sono deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e per quelli per i quali è ammessa la deduzione opera generalmente il principio di cassa.
Il principio fissato dall’art. 99, c. 1 del Tuir è che le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche se facoltativa, non sono ammesse in deduzione dal reddito. Pertanto risultano indeducibili sia l’IRPEF che l’IRES mentre per l’IVA, che è un’imposta per la quale è prevista la rivalsa, è possibile procedere alla deduzione come costo quando sussiste una causa di indetraibilità come, ad esempio, nel caso in cui l’IVA va a sommarsi al costo del bene cui si riferisce o quando l’imposta non detratta è stata generata dal pro-rata sulle operazioni esenti, o quando l’IVA viene assolta con il sistema c.d. “mono-fase” (art. 74 del D.P.R. 633/1972) o, ancora, nel caso in cui l’IVA, pur essendo di per sé detraibile, rappresenta un costo per non aver richiesto la fattura, optando (per ragioni di economicità riguardanti servizi di modesto importo) per lo scontrino o la ricevuta fiscale, ecc.
Sono invece deducibili dal reddito, nel rispetto del c.d. criterio di cassa, dunque nell’esercizio del loro pagamento, gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici tributari e alle decisioni delle Corti di giustizia tributaria.
Riguardo ad altri tributi, come ad esempio l’IMU e l’IRAP occorre distinguere una casistica più varia, presente nelle rispettive norme istitutrici o spesso dettata dalla giurisprudenza.
L’IMU relativa agli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione), esclusi quindi gli immobili patrimonio e gli immobili merce, soltanto dal periodo d’imposta 2022 è interamente deducibile in quanto sin dal 2013 e fino al 2021 la deducibilità era ridotta (30% nel 2013, 20% dal 2014 al 2018, 50% nel 2019, 60% dal 2020 al 2021). L’importo deducibile è calcolato per competenza, ma la sua deduzione è consentita per cassa, cioè a condizione che sia stato versato.
Quanto all’IRAP, la norma istitutrice (D.Lgs. n. 446/1997) stabilisce che l’imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Successive disposizioni hanno poi consentito deroghe a tale principio, ammettendo una parziale deducibilità sia per spese di personale dipendente e assimilato (al netto delle deduzioni proprie), sia per interessi passivi eccedenti quelli attivi (deduzione forfettaria del 10%).
Sono infine deducibili dal reddito, nel rispetto del c.d. principio di cassa, l’imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali, le tasse di concessione governativa, l’imposta di bollo, la TARI e gli altri tributi minori.