Imposte dirette
23 Maggio 2024
Non è corretta la contestazione di indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in comodato fondata unicamente sulla previsione contrattuale che pone a carico del comodatario le spese di manutenzione.
La contestazione di indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in comodato fondata unicamente sulla previsione contrattuale che pone a carico del comodatario le spese di manutenzione non è corretta. Viceversa, in applicazione del principio di inerenza, è necessario verificare se la spesa in questione rientra o meno nel programma imprenditoriale dell’impresa comodante. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 13.05.2024, n. 13043.
Nel caso esaminato, una società acquistava macchine da caffè e le concedeva in comodato ai clienti. In base al contenuto del contratto di comodato, le spese di manutenzione avrebbero dovuto restare a carico dei clienti stessi. Nonostante ciò, la società (proprietaria dei beni) provvedeva a sostenere i relativi costi e a dedurli dal proprio reddito d’impresa. Da qui il rilievo delle Entrate, nella considerazione che la deduzione non sarebbe stata giustificata dalle originarie intese contrattuali.
Dopo 2 gradi di giudizio favorevoli al Fisco, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’illegittimità dell’accertamento. In particolare, secondo la Suprema Corte, il principio di inerenza che regge la tassazione del reddito d’impresa è immanente all’ordinamento tributario e comporta la necessità di determinare il reddito da tassare al netto dei costi afferenti alla produzione del reddito medesimo