Diritto del lavoro e legislazione sociale
24 Aprile 2024
Il ricorso illegittimo al distacco o all’appalto può costare caro alle aziende. Il Decreto PNRR prevede sanzioni significativamente rafforzate sia per chi fornisce che per chi utilizza i lavoratori e l’estensione del principio di responsabilità solidale.
Il D.L. 19/2024 con l’art. 29, c. 3 ha incrementato le sanzioni in materia di sicurezza e contrasto al lavoro sommerso, prevedendo un aumento generalizzato del 30% delle sanzioni di cui all’art. 3 D.L. 12/2002 e del 20% per le altre violazioni. I successivi cc. 4 e 5 modificano la disciplina sanzionatoria in materia di appalti, distacchi e somministrazioni illecite e fraudolente.
In particolare, l’incremento del 20% riguarda le fattispecie in cui il ricorso a particolari tipologie di esternalizzazione dell’attività, non può essere considerato “genuino” perché non rispetta le condizioni previste dalla legge. Più precisamente, ci riferiamo alle ipotesi della somministrazione fraudolenta di manodopera che si realizza quando la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o della contrattazione collettiva; dell’appalto (art. 29, c. 1 D.Lgs. 276/2003) e del distacco (art. 30, c. 1 D.Lgs. 276/2003) privi dei requisiti di legge.
Ricordiamo che per la sussistenza di un appalto genuino è necessario che vi sia, relativamente all’appaltatore, assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d’impresa nonché la realizzazione di un autonomo risultato, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro (ex pluris Cass. 7.07.2022, n. 21501).
Per quanto riguarda il distacco, invece, i requisiti di legittimità prevedono l’interesse del distaccante (specifico, rilevante, concreto e persistente per l’intera durata del distacco), la temporaneità e lo svolgimento di un’attività lavorativa determinata e specifica, funzionale al soddisfacimento dell’interesse del distaccante.
Con il Decreto PNRR, distacco e appalto irregolari tornano ad assumere rilevanza penale (si ricorda la depenalizzazione precedentemente operata dal D.Lgs. 8/2016) e dal 2.03.2024 è prevista la sanzione alternativa dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione è a carico di tutti i soggetti che partecipano all’operazione (distaccante, distaccatario, appaltante e appaltatore). La sanzione si inasprisce di un ulteriore 20% qualora, nei 3 anni precedenti, il soggetto sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.
Pertanto, ferma restando la condotta rilevante ai fini sanzionatori, consistente nella mancanza dei requisiti di legittimità di cui agli artt. 29, c. 1 e 30, c. 1 D.Lgs. 276/2003, si introduce una pena alternativa che, peraltro, colpisce sia il soggetto che fornisce la manodopera che il soggetto che la utilizza. Ricordiamo, infatti, che in assenza degli elementi sostanziali e formali dell’appalto e del distacco, si configura l’ipotesi di somministrazione abusiva a carico di tutti i soggetti partecipanti all’operazione. Rispetto al passato l’impianto sanzionatorio risulta significativamente inasprito (prima dell’entrata in vigore del Decreto PNRR le fattispecie in oggetto erano sanzionate solo con un’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione irregolare).
Il legislatore ha inoltre previsto un aggravamento delle conseguenze sanzionatorie a carico dei contravventori nel caso di sfruttamento di minori (è previsto l’arresto fino a 18 mesi e ammenda fino al sestuplo) e nelle ipotesi in cui si realizzi la somministrazione fraudolenta di manodopera, vale a dire quando la somministrazione è realizzata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore (è previsto l’arresto fino a 3 mesi o ammenda di 100 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione).
In proposito, giova ricordare che la somministrazione di lavoro fraudolenta lede i diritti dei lavoratori e genera processi di dumping; si pensi al caso in cui l’azienda, per ridurre i costi del personale, licenzia i propri lavoratori per farli assumere da un’altra azienda che applica un contratto collettivo più vantaggioso o addirittura fruisce di sgravi contributivi, per poi riutilizzarli attraverso lo schema fittizio dell’appalto.
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 18 del D.Lgs. 276/2003, per il somministratore non autorizzato che agisce senza scopo di lucro è previsto l’arresto fino a 2 mesi o un’ammenda da 600 a 3.000 euro; mentre, per l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale la norma prevede l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da 900 a 4.500 euro (se non vi è scopo di lucro è previsto l’arresto fino a 45 giorni e l’ammenda da 300 a 1.500 euro).
Da ultimo, ma non per ordine di importanza, il decreto in argomento, attraverso l’integrazione dell’art. 29, c. 2 D.Lgs. 276/2003 estende l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva anche alle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco. Si ricorda che il sistema della responsabilità solidale prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente, impresa o datore di lavoro, è obbligato in solido con l’appaltatore e con tutti gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti; il meccanismo si applica anche ai compensi e per gli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori autonomi.