Modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente – In corrispondenza dell’art. 51 del Tuir (che, com’è noto, riguarda le modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente) è prevista l’introduzione delle seguenti modifiche:
- è stabilita (mediante la modifica all’attuale c. 2, lett. a) l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge e dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a contratti collettivi (ex art. 51 D.Lgs. 15.06.2015, n. 81) o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e che operano secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti (rispetto alla precedente versione, è introdotta la definizione dei contratti collettivi da utilizzare, salvo diversa previsione, in tutti i casi in cui ne viene fatto il rinvio da parte del legislatore);
- con riferimento all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche assicurative a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi ad oggetto il rischio di gravi patologie (ex art. 51, c. 2, lett. f-quater) Tuir), è prevista l’estensione della misura ai premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari dei lavoratori dipendenti (previsti nell’art. 12 del Tuir) che si trovano nelle condizioni previste dal c. 2 del medesimo articolo (si tratta di familiari con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro ovvero 4.000 euro se trattasi di figli di età non superiore a 24 anni);