Paghe e contributi

17 Maggio 2024

Decreto Ires/Irpef: novità per i redditi da lavoro dipendente

L’art. 10 della bozza del D.Lgs. recante interventi ai fini Irpef e ai fini Ires, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30.04.2024 prevede, tra le altre, l’introduzione di diverse novità ai redditi da lavoro dipendente che saranno applicabili dal 1.01.2025.

Modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente – In corrispondenza dell’art. 51 del Tuir (che, com’è noto, riguarda le modalità di determinazione del reddito da lavoro dipendente) è prevista l’introduzione delle seguenti modifiche:

  • è stabilita (mediante la modifica all’attuale c. 2, lett. a) l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge e dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a contratti collettivi (ex art. 51 D.Lgs. 15.06.2015, n. 81) o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e che operano secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti (rispetto alla precedente versione, è introdotta la definizione dei contratti collettivi da utilizzare, salvo diversa previsione, in tutti i casi in cui ne viene fatto il rinvio da parte del legislatore);
  • con riferimento all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche assicurative a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi ad oggetto il rischio di gravi patologie (ex art. 51, c. 2, lett. f-quater) Tuir), è prevista l’estensione della misura ai premi versati dal datore di lavoro a favore dei familiari dei lavoratori dipendenti (previsti nell’art. 12 del Tuir) che si trovano nelle condizioni previste dal c. 2 del medesimo articolo (si tratta di familiari con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro ovvero 4.000 euro se trattasi di figli di età non superiore a 24 anni);

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