Diritto del lavoro e legislazione sociale
09 Luglio 2024
Il decreto reca la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Il 30.06.2024 è entrato in vigore il D.Lgs. 3.05.2024, n. 62, cosiddetto “decreto Disabilità”, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, c. 2, lett. a), b), c), d) e h) L. 22.12.2021, n. 227.
Le disposizioni del decreto sono finalizzate a garantire – in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13.12.2006 e ratificata e resa esecutiva con L. 3.03.2009, n. 18 – l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all’accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.
Ai sensi del nuovo decreto, per “condizione di disabilità” si deve intendere una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.