Paghe e contributi
01 Giugno 2024
Si propone un confronto tra le principali misure di agevolazione all’assunzione introdotte dal c.d. “decreto Coesione”: giovani, donne e ZES unica.
Il D.L. 7.05.2024, n. 60 (decreto Coesione) ha introdotto diversi esoneri contributivi a favore dei datori di lavoro privati che riguarderanno assunzioni effettuate, dal prossimo 1.09.2024, nei confronti di giovani, di donne e di lavoratori operanti nelle Regioni del Mezzogiorno (ZES unica). Analizziamo alcuni dei punti in comune delle misure, nonché le loro particolarità, fornendo uno schema di confronto.
Le misure si rivolgono a datori di lavoro privati, a prescindere dalla loro natura di imprenditore. L’unica eccezione è rappresentata dal Bonus ZES che si rivolge soltanto a datori che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica: con riferimento ai lavoratori andrà definito se ci si riferisce ai soli residenti nelle medesime Regioni.
Le misure riguardano assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1.09.2024 e il 31.12.2025: con riferimento al bonus giovani, inoltre, viene prevista la possibilità di applicazione anche nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato.
In ogni caso, sono esclusi rapporti di lavoro domestico e apprendistati (e, per prassi consolidata, anche i rapporti intermittenti a tempo indeterminato): al momento, comunque, il decreto non prevede esclusioni per il Bonus ZES, ma si attende un “allineamento” rispetto a quanto previsto per le altre misure.
L'ebook che schematizza e rende di immediato utilizzo tutti gli strumenti agevolativi ad oggi in essere per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori quali giovani, donne, lavoratori over 50, disabili, lavoratori in CIGS e molti altri.
Gli incentivi consistono nella riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda (esclusi premi Inail) nel limite di:
Tutte le misure hanno una durata massima di 24 mesi.
Per il bonus giovani (under 35 mai assunti a tempo indeterminato) e quello della ZES (over 35, disoccupati da almeno 24 mesi), il datore non deve avere proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti GMO/collettivi di lavoratori in medesima unità produttiva; oltre a questo è soggetto a revoca, e relativo recupero del fruito, nel caso di licenziamenti nei 6 mesi successivi per GMO del lavoratore assunto o di altri lavoratori con medesima qualifica in medesima unità produttiva.
Nel caso delle donne c.d. “svantaggiate” le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Le misure non sono cumulabili con altri esoneri, ma sono totalmente compatibili con la “maxi-deduzione”.