Altre imposte indirette e altri tributi
27 Maggio 2024
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14193/2024, ha ribadito che il termine per accertare l’imposta di registro decorre dalla registrazione di ogni singolo atto.
Il decorso del termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76, c. 2 D.P.R. 131/1986 per la richiesta dell’imposta di registro da parte dell’Amministrazione finanziaria deve essere verificato assumendo a riferimento i singoli atti che sono portati alla registrazione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 22.05.2024, n. 14193.
Com’è noto, nella sua attuale formulazione, l’art. 20 D.P.R. 131/1986 prevede la necessità di applicare l’imposta di registro tenendo conto dei soli elementi desumibili dallo scritto, prescindendo da elementi extratestuali o dagli atti collegati a quello da registrare (tra le tante: Cass. sezione tributaria 13.03.2024, n. 7470; Cass., Sez. 5, 18.02.2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5, 1.04.2021, n. 9065; Cass., Sez. 6-5, 25-27.05.2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5, 21.09.2021, n. 25601; Cass., Sez. 6-5, 22.10.2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5, 18.11.2021, n. 35220; Cass., Sez. 6-5, 2.12.2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6-5, 11.01.2022, n. 590; Cass., Sez. 6-5, 12.01.2022, n. 715).
In coerenza con questa disposizione, nel caso in esame, la Suprema Corte ha escluso la possibilità dell’Amministrazione Finanziaria di riqualificare la sequenza di una pluralità di atti di cessione della proprietà di quote societarie nei termini complessivi e unitari di cessione indiretta di azienda.