Procedure concorsuali
25 Giugno 2024
L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale.
L’esdebitazione del debitore incapiente è disciplinata dall’art. 283 del Codice della crisi che prevede: “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%”. Per quanto riguarda la “meritevolezza” del debitore, la norma è chiara nello specificare, nel comma 7 dell’art. 283, che il giudice, nel compimento delle sue valutazioni “assunte le relative informazioni” accerta “l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebito”.
Per accedere allo strumento dell’esdebitazione, il richiedente deve innanzitutto raccogliere e produrre tutta la documentazione necessaria, che deve essere completa e accuratamente raccolta, poiché qualsiasi omissione o errore può compromettere l’accoglimento della domanda.
Una volta raccolta tutta la documentazione, il richiedente deve presentare la domanda di esdebitazione al Tribunale competente per territorio per tramite dell’Organismo della Composizione della Crisi (OCC), che svolge un imprescindibile ruolo di intermediario e assistenza tecnica durante l’intera procedura.
Oltre alla già menzionata documentazione, l’OCC produrrà una relazione particolareggiata in cui verranno evidenziate le cause dell’indebitamento, le ragioni che hanno portato al sovraindebitamento, la diligenza tenuta dal debitore nell’assunzione delle obbligazioni e, infine, l’analisi sulla veridicità e completezza della documentazione prodotta.
Inoltre, ai sensi dell’art. 283, c. 5, l’OCC deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
Depositata la domanda, il Giudice competente, assunte tutte le informazioni utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo e colpa grave, concede, con decreto, l’esdebitazione del debitore incapiente, indicando anche le modalità e i termini entro cui il debitore deve presentare, pena la revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze di cui all’art. 283, cc. 1 e 2 del Codice della crisi.
Al decreto di concessione dell’esdebitazione, è possibile proporre reclamo nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione. Nel caso in cui venga presentata opposizione, il Giudice instaura un contraddittorio tra il debitore e il/i creditore/i opponente/i, al culmine del quale viene presa una decisione (reclamabile ai sensi dell’art. 50 del Codice della crisi) con la quale si conferma o si revoca il decreto.