Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Giugno 2024
I datori di lavoro pubblici non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali, ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.
Già nel 2007 il Garante della privacy era intervenuto sulla questione, specificando che “i datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali; spetta dunque al datore di lavoro definire le modalità d’uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali”.
L’Autorità Garante ha fornito alcune indicazioni attraverso le linee guida per posta elettronica e internet, tutt’oggi ancora valide e applicabili. Come prima cosa, il Garante ha stabilito che i datori di lavoro (o committenti) sono tenuti ad informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori circa le modalità di utilizzo della posta elettronica e circa la possibilità che vengano effettuati dei controlli.
Il Garante ha inoltre vietato la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail, in quanto ciò significherebbe un controllo a distanza dell’attività lavorativa, precluso altresì dallo Statuto dei lavoratori, in caso di controllo svolto sui lavoratori dipendenti.