IVA
27 Agosto 2024
Ai fini della detrazione Iva le fatture di acquisto devono essere ricevute ed annotate prima della liquidazione Iva nella quale si intende esercitare il diritto.
Il diritto alla detrazione dell’Iva sulle fatture di acquisto è esercitato con l’annotazione nel registro delle fatture e bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato tale diritto ed entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui si è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972.