Coop
23 Ottobre 2024
Emanate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy le istruzioni operative cui devono attenersi gli ispettori delle società cooperative sia nei rapporti con il Ministero stesso sia nei confronti delle cooperative revisionate.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito agli ispettori incaricati della vigilanza sulle società cooperative ex D.Lgs. 220/2002 istruzioni operative di particolare interesse che, oltre ad aspetti strettamente legati ai rapporti fra l’ente e gli ispettori, si occupano anche di fattispecie di funzionamento delle società cooperative interessate da interventi normativi di anni recenti.
I chiarimenti forniti con la circolare 27.06.2024, n. 39958 hanno, infatti, riguardato molti aspetti, da quelli strettamente correlati agli incarichi di revisione come le situazioni, anche potenziali, di incompatibilità e/o conflitto di interesse degli ispettori, all’eccessiva durata della revisione e alle conseguenze per i casi di sottrazione alla vigilanza, sui quali ci asteniamo per dedicare spazio agli aspetti che hanno riguardato chiarimenti e interpretazioni autentiche su fattispecie interessate da evoluzioni normative di anni recenti.
Calcolo della prevalenza – Partendo dalla riformulazione dell’art. 2425 c.c. con l’eliminazione dal bilancio della parte straordinaria del conto economico e la conseguente allocazione negli aggregati A) e B) delle poste aventi carattere straordinario, viene confermato che nel calcolo della mutualità prevalente ex art. 2513 c.c. non si deve, comunque, tenere conto di tali poste non attinenti allo scambio mutualistico tra soci e cooperativa.