Altre imposte indirette e altri tributi

04 Novembre 2024

Dal 2025 registro allo 0,5% per acconti e caparre nei preliminari

La riforma fiscale 2025 introduce importanti novità per i contratti preliminari, stabilendo un trattamento uniforme per caparre confirmatorie e acconti sul prezzo.

La riforma fiscale introdotta dal D.Lgs. 139/2024 stabilisce un’aliquota uniforme dello 0,5% per caparre confirmatorie e acconti prezzo nei contratti preliminari, modificando l’art. 10 della Tariffa parte I del D.P.R. 131/1986. Questa novità, che entrerà in vigore dal 1.01.2025, mira a semplificare il sistema fiscale e ridurre le controversie interpretative.

Il sistema fiscale attualmente in vigore prevede una tassazione differenziata: le caparre confirmatorie sono soggette all’imposta di registro dello 0,5%, mentre gli acconti sul prezzo scontano un’aliquota del 3%. Questa distinzione ha generato nel corso del tempo frequenti contenziosi e incertezze interpretative, soprattutto nella qualificazione delle somme corrispondere all’Erario. La nuova normativa, uniformando l’aliquota allo 0,5% per entrambe le casistiche, semplifica notevolmente gli adempimenti e al tempo stesso riduce il prelievo fiscale complessivo sui contratti preliminari.

Ad esempio, su un acconto di 50.000 euro, l’imposta dovuta sarà ora di 250 euro invece dei precedenti 1.500 euro, evidenziando un significativo risparmio fiscale.

La nuova normativa ha disciplinato dettagliatamente anche il meccanismo di compensazione tra l’imposta versata in sede preliminare e quella dovuta per il contratto definitivo, prevedendo che l’imposta versata in sede preliminare venga scomputata da quella dovuta per il contratto definitivo. In caso di mancata conclusione del contratto definitivo, viene prevista la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta versata attraverso una risoluzione consensuale, come confermato dalla recente giurisprudenza della Cassazione con l’ordinanza 18.10.2024 n. 27093.

Per i contratti soggetti a Iva, come quelli stipulati con imprese costruttrici per immobili nuovi, la normativa prevede un trattamento particolare: gli acconti di prezzo in questi casi mantengono l’esenzione dall’imposta di registro, essendo già assoggettati a Iva, mentre le caparre confirmatorie continuano a scontare l’aliquota dello 0,5%. Questa distinzione, derivante dall’art. 10, c. 1, n. 8-ter D.P.R. 633/1972, rende cruciale la corretta qualificazione delle somme versate nei contratti preliminari soggetti a Iva, al fine di determinarne il corretto trattamento fiscale.

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