Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
12 Luglio 2021
Il primo riprenderà nel 2022, mentre il credito da commissioni per pagamenti con mezzi tracciabili si incrementa al 100% al ricorrere di determinate condizioni.
Il D.L. 30.06.2021, n. 99 ha apportato modifiche al cashback e al credito POS.
Partendo dal cashback, l’art. 1, cc. 1-9 ha disposto che la misura disciplinata dal D.M. Economia 24.11.2020, ossia un rimborso pari al 10% dell’importo speso per le transazioni elettroniche, con un massimo di 150 euro per semestre e un minimo di 50 transazioni, viene sospesa per il prossimo semestre 2021, pertanto chi non ha aderito dovrà attendere il semestre 1.01.2022-30.06.2022. Inoltre, il rimborso non sarà riconosciuto, come originariamente previsto, entro 60 giorni da fine semestre (quindi per il 1° semestre 2021 entro fine agosto), ma entro il 30.11.2021, così come il rimborso del 1° semestre 2022 sarà riconosciuto entro il 30.11.2022.
I cc. 10 e 11, invece, prevedono un incremento del credito POS e un nuovo credito d’imposta.
A far data dal 1.07.2020, si ricorda che l’art. 22 D.L. 124/2019 aveva introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti tracciabili, quali carte di credito, di debito, prepagate, verso consumatori finali, ma a condizione che l’esercente attività d’impresa, arte o professione avesse ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro.
Questa condizione vale anche per l’incremento di cui sotto.
L’art. 22, c. 1-ter prevede che, per il periodo 1.07.2021-30.06.2022, questo credito d’imposta sia aumentato al 100%, al posto del 30%, se si adottano strumenti di pagamento elettronico collegati al registratore di cassa telematico o strumenti di pagamento evoluti (da meglio specificare, si spera, in apposito decreto attuativo) di cui al c. 5-bis; si ritiene con lo scopo di consentire al contempo l’invio dei corrispettivi telematici accompagnati al pagamento tracciabile.
Si ricorda che tale credito, ossia quello pari al 30% sul 2020, va indicato nel modello dichiarativo 2021, redditi 2020, per competenza (nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito) e precisamente nel quadro RU, con codice F9 indicando importo del credito e suo utilizzo nel 2020. Il codice tributo è 6899.
Si può utilizzare a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della commissione, perciò è necessario attendere il prospetto riepilogativo della banca relativa al mese X e poi l’utilizzo può avvenire dal mese X+1. È utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito né ai fini Irap, né ai fini del calcolo degli interessi passivi. Le medesime regole valgono per il nuovo credito 2021 pari al 100%, alle condizioni sopra indicate (salvo diversi chiarimenti, disposizioni attuative).
Il c. 11 invece introduce un nuovo credito d’imposta per:
L’importo massimo del credito è di 160 euro e decresce all’aumentare dei ricavi/compensi. Il periodo oggetto di tale bonus è dal 1.07.2021 al 30.06.2022.
Viene poi previsto un altro credito, stavolta con importo massimo di 320 euro (e sempre decrescente all’aumentare dei ricavi), per l’acquisto, noleggio, utilizzo di strumenti evoluti di pagamento elettronico che memorizzano e trasmettono telematicamente i corrispettivi. Il periodo di quest’ultimo credito va dal 1.01.2022 al 31.12.2022.