Diritto del lavoro e legislazione sociale
22 Gennaio 2025
Dal 1.01.2025, al via l’applicazione della riduzione sulle aliquote FIS e sulla contribuzione addizionale per CIG e CIGS. Possono accedere alla misura coloro che non abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali nei 24 mesi precedenti.
Dal 1.01.2025 trovano concreta applicazione le disposizioni di cui all’art. 1, c. 207, lett. f) L. 30.12.2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che hanno introdotto il comma 8-bis all’art. 29 D.Lgs. 14.09.2015, n. 148, nonché le disposizioni previste dall’art. 5, c. 1-ter D.Lgs. 14.09.2015, n. 148, introdotte anch’esse dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 195, lett. b), aventi a oggetto gli oneri correlati al finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale. Sul tema, l’Istituto previdenziale ha reso note le istruzioni amministrative e operative con la circolare 20.01.2025, n. 5.
Quanto alle aliquote di finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), l’art. 29, c. 8 del Testo Unico sugli ammortizzatori sociali prevede due distinti contributi ordinari, pari allo 0,5% e allo 0,80%, rispettivamente per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti o più di 5 dipendenti.
Al riguardo, il comma 8-bis in argomento ha previsto che, a decorrere dal 1.01.2025, i soli datori di lavoro che abbiano occupato fino a 5 dipendenti nel semestre precedente e che non abbiano presentato domanda di integrazione salariale per almeno 24 mesi, hanno diritto a una riduzione del contributo ordinario pari al 40%.
In funzione di tale disposizione, dunque, l’aliquota di contribuzione ordinaria FIS si attesterà allo 0,30% in luogo del contributo ordinario dello 0,5%.
Il meccanismo di riduzione contributiva di cui sopra è, a mente dell’art. 6, c. 4 D.I. 21.05.2024, applicabile anche per i datori di lavoro che abbiano l’obbligo di versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Quanto, invece, alla riduzione della contribuzione addizionale per i datori di lavoro che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, sono previste, sempre a decorrere dal 1.01.2025, due aliquote pari al:
– 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino al limite di 52 settimane nel biennio mobile;
– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i periodi di integrazione salariale successivi alle 52 settimane e sino alle 104 settimane nel biennio mobile.
Le predette aliquote “sostituiranno”, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, le ordinarie contribuzioni previste dall’art. 5, c. 1 D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 (rispettivamente 9% fino a 52 settimane; 12% fino a 104 settimane). Rimane invariata, invece, la contribuzione aggiuntiva oltre le 104 settimane, pari al 15% della retribuzione “persa”.
In funzione delle superiori disposizioni, l’Istituto previdenziale provvederà centralmente ad attribuire il nuovo codice di autorizzazione “2Q” ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del FIS che abbiano occupato mediamente, nel semestre precedente, fino a 5 dipendenti e che non abbiano proceduto, per almeno 24 mesi, a fruire di assegni di integrazione salariale (matricole contraddistinte dai codici autorizzazione “0J” e “0S”). Eventuali comunicazioni al riguardo potranno essere inoltrate dai datori di lavoro tramite il consueto cassetto bidirezionale, con il nuovo oggetto “Riduzione contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali”.
Quanto alla riduzione del contributo addizionale CIG/CIGS, invece, rimarranno invariati i codici di versamento attualmente in uso.