Agricoltura ed economia verde
02 Luglio 2019
Nel D.L. 29.03.2019, n. 27 denominato “Emergenze in agricoltura” convertito con modificazione nella Legge 21.05.2019, n. 44 (in G.U. 28.05.2019, n. 123), assieme alle misure urgenti per il latte ovino in Sardegna, il settore olivicolo-oleario colpito dalle gelate tardive e dalla Xylella e il settore agrumicolo, hanno trovato spazio anche le multe quote latte, emergenza da ormai 5 lustri. Con questo provvedimento, infatti, la palla della riscossione delle multe passa da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) all’Agenzia delle Entrate che provvederà con le consuete modalità adottate per i tributi. La disposizione è già in vigore dal 1.04.2019 ma, ovviamente, non immediatamente operativa per i tempi tecnici necessari per consentire all’Ente subentrante di acquisire i dati e dare avvio alle procedure di riscossione.
Per espressa previsione del decreto, gli enti hanno tempo sino al 15.07 per il passaggio dei dati e nel contempo, è stata prevista anche la sospensione dei termini di prescrizione di tutte le procedure in corso, comprese quelle di riscossione, anche coattiva, e dei termini di impugnazione e di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi. I termini e le modalità di trasmissione dei dati relativi ai debitori da Agea all’Agenzia per la Riscossione saranno definiti tramite provvedimento del Ministero dell’Economia e Finanze, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
L’operatività delle riscossione è motivata dalla necessità di adempiere alla decisione della Corte di Giustizia 24.01.2018, numero C-433/15 in materia di multe sulle quote latte, che ha condannato il nostro Paese per non essere stato in grado di riscuotere il prelievo imputato ai produttori a partire dalla campagna di commercializzazione 1995-1996 e sino alla campagna 2002-2003 dopo la quale i primi acquirenti latte sono stati chiamati (L. 119/2003) ad adempiere mensilmente al versamento delle somme dovute dai produttori fornitori nella veste di sostituti, analogamente a quanto avviene in materia fiscale per le ritenute d’acconto.
Ricordiamo che Agea, già dal 2014, era stata messa nella condizione di provvedere a riscossione delle multe mediante apposita cartella esattoriale recante il logo Agea, approvata con provvedimento Direttoriale dell’Agenzia delle Entrate 28.08.2014, n. 110560 in attuazione della previsione di cui all’art. 1, c. 525 legge di Stabilità 2013, che si sarebbe dovuta gestire attraverso ex Equitalia con le medesime modalità operative utilizzate per i tributi, compresa la facoltà di avvalersi della Guardia di Finanza, senza però che tali procedure abbiano preso concretamente avvio.
Si è così giunti ora alla determinazione di incaricare in prima persona l’Ente di riscossione, nell’intento di recuperare le ingenti somme dovute dagli irriducibili. Il regime delle quote latte ha avuto termine il 31.03.2015 ma sono ancora numerosi gli allevatori destinatari delle multe risalenti a prima del 2009, anche per importi cospicui la cui riscossione, in molti casi, è tuttora sospesa per effetto dei contenziosi che però vanno verso la conclusione dell’iter con esito negativo per i produttori, rendendo le multe esigibili.
Al versamento degli importi divenuti esigibili devono provvedere i primi acquirenti limitatamente alle somme di cui dispongono per averle trattenute ai produttori ovvero per essere in possesso di garanzia fideiussoria rilasciata dal produttore destinatario della multa, nei confronti del quale non è stata operata la trattenuta che, quindi, è ora da escutere. La riscossione mediante la cartella esattoriale, pertanto, riguarderà le somme dovute dal produttore direttamente perché non versate dal primo acquirente.
Oltre che per effetto della conclusione del contenzioso giudiziario, le multe divengono esigibili anche nel caso della decadenza dal beneficio della dilazione ottenuta per effetto dell’adesione alla rateizzazione, se non sono state rispettate le scadenze previste.