Paghe e contributi

31 Dicembre 2024

Cuneo fiscale 2025 in busta paga: come funziona

Da gennaio 2025 entra in vigore un nuovo meccanismo di abbattimento del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, in luogo dell’esonero contributivo parziale sulla quota di contributi a carico del lavoratore.

Per il 2025, la legge di Bilancio conferma gran parte della disciplina prevista per l’anno d’imposta 2024 e introduce alcune significative novità in materia di tassazione del lavoro dipendente. Per quanto riguarda le conferme, anche per il 2025 la disciplina dell’Irpef sarà modulata secondo le seguenti aliquote progressive e relativi scaglioni di reddito al netto degli oneri deducibili:

– 23% fino a 28.000 euro;

– 35% se il reddito è superiore a 28.000 e fino a 50.000 euro;

– 43% se il reddito è superiore 50.000 euro.

Per i titolari di lavoro dipendente la detrazione d’imposta di cui all’art. 13, c. 1, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, resta ancorata ai valori previsti per il 2024; pertanto, per i titolari di redditi che non superano 15.000 euro, la detrazione ammonta a 1.955 euro, in riferimento ai redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi da pensione e gli assegni ad essi equiparati (art. 49, con esclusione di quelli indicati nel c. 2, lett. a)) e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l)).

Confermato anche il riconoscimento del trattamento integrativo a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. a) del Tuir, diminuita dell’importo di 75 euro, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno.

La vera novità per i lavoratori riguarda l’abbandono del meccanismo basato su una riduzione contributiva del 6%/7% riconosciuta per i periodi di paga fino al 31.12.2024 in luogo di un nuovo sistema meramente fiscale.

Più precisamente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli indicati al c. 2 lett. a) dell’art. 49 Tuir (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparati), che abbiano un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma (bonus), che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una delle seguenti percentuali:

– 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

– 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;

– 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Il nuovo sistema fa quindi riferimento sia al reddito di lavoro complessivo (ai fini dell’accesso al beneficio), sia al reddito di lavoro dipendente (per l’individuazione dell’aliquota applicabile) rapportato all’intero anno. Se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro al lavoratore spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari:

– all’importo fisso di 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

– al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, riconoscerà in via automatica il “bonus” e l’ulteriore detrazione (recuperando gli importi tramite mediante compensazione), all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, salvo conguaglio di fine anno (o di fine rapporto, se precedente) con la verifica di spettanza; in caso negativo, il sostituto recupera la somma corrisposta (in 10 rate se superiore a 60 euro) con la prima retribuzione a cui si applicano gli effetti del conguaglio.

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