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21 Febbraio 2025

Cumulo tra credito d’imposta Transizione 5.0 e altri incentivi

La L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, in particolare ampliando la possibilità di cumulo con altre agevolazioni.

Nuove regole per il cumulo del credito 5.0 – Il nuovo comma 18 dell’art. 38 D.L. 19/2024 prevede che il credito d’imposta Transizione 5.0 possa essere cumulato con: altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali, a condizione che la somma complessiva dei benefici non superi il costo sostenuto, considerando anche l’esenzione fiscale ai fini Ires e Irap (art. 11, c. 1 D.M. 24.07.2024); il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (artt. 16 e 16-bis D.L. 124/2023) e il credito d’imposta per la Zona Logistica Semplificata (ZLS) (art. 13 D.L. 60/2024); agevolazioni previste da programmi e strumenti dell’Unione Europea, purché il contributo ricevuto non copra le stesse quote di costo dell’investimento, in conformità con l’art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021, che vieta il doppio finanziamento.

In ogni caso, il totale dei benefici ottenuti non può superare il 100% del costo dell’investimento, considerando anche la neutralità fiscale del credito 5.0.

Cumulo con finanziamenti europei: le regole da seguire – Il credito d’imposta Transizione 5.0 è finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, quindi, soggetto ai vincoli europei in materia di agevolazioni pubbliche, in particolare:

– divieto di doppio finanziamento. Il costo di un investimento non può essere rimborsato più volte tramite diverse fonti di finanziamento pubblico. Tuttavia, il cumulo tra misure finanziate dal PNRR è ammesso, a condizione che ogni incentivo sia calcolato sulla parte di spesa non ancora coperta da altre agevolazioni;

– conformità al principio DNSH. I progetti devono rispettare il principio del “Do No Significant Harm”, ossia non arrecare danni significativi all’ambiente.

Le linee guida per la rendicontazione del PNRR (marzo 2024) confermano che non è possibile finanziare la stessa voce di costo con più fondi europei. Pertanto, nel calcolo del cumulo, il credito 5.0 deve essere applicato sulla parte residua dell’investimento non coperta da altri incentivi.

Cumulo tra il credito 5.0 e il bonus ZES Unica 2025: come calcolare l’agevolazione – La legge di Bilancio 2025 ha autorizzato il cumulo del credito 5.0 con il credito d’imposta per la ZES Unica. Tuttavia, il legislatore non ha ancora chiarito alcuni aspetti chiave, come se il calcolo dell’agevolazione debba avvenire al lordo o al netto di altri incentivi già ricevuti e come garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento, considerando che il credito ZES Unica per il 2025 è finanziato con risorse europee (art. 1, c. 424 L. 207/2024).

Un possibile criterio di calcolo, in attesa di chiarimenti ufficiali, potrebbe essere il seguente.

Ad esempio, un’azienda situata in Calabria investe 500.000 euro in un progetto ammissibile sia al credito 5.0 sia al credito ZES Unica. In base alla normativa vigente:

– credito d’imposta ZES Unica, pari al 50% dell’investimento, ossia 250.000 euro;

– credito d’imposta 5.0, applicato sulla quota residua di 250.000 euro, con aliquota del 35%, ossia 87.500 euro;

– totale agevolazione, pari a 337.500 euro;

– ulteriore beneficio fiscale per la non imponibilità Ires-Irap del credito 5.0: 24.412,50 euro.

L’ammontare complessivo dei benefici non supera il 100% del costo dell’investimento, garantendo la conformità alle norme di cumulo.

Questa metodologia di calcolo, seppur prudenziale, appare coerente con il D.M. 24.07.2024, che prevede la decadenza dai benefici in caso di violazione delle norme sul cumulo e sul doppio finanziamento.

Conclusioni – Le nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2025 offrono maggiori opportunità di cumulo tra il credito Transizione 5.0 e altre agevolazioni, incluse quelle previste per la ZES Unica e la Zona Logistica Semplificata. Tuttavia, il rispetto del divieto di doppio finanziamento impone particolare attenzione nella fase di calcolo delle agevolazioni. In attesa di chiarimenti ufficiali, la modalità di calcolo suggerita consente di applicare correttamente il cumulo, evitando il rischio di decadenza dai benefici.

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