Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
19 Settembre 2024
Con il messaggio n. 2985/2024 l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti con esplicito riferimento anche alle prestazioni occasionali.
Facendo seguito alle prime indicazioni già fornite con la circolare 20.05.2024 n. 67, l’Inps, in occasione dell’aggiornamento della procedura NASpI-Com per la comunicazione del reddito presunto da attività sportiva dilettantistica o professionistica ai sensi degli artt. 9 e 10 D.Lgs. 22/2015, torna a ribadire le circostanze di compatibilità della NASpI/DIS-COLL e redditi da lavoro sportivo, anche di natura autonoma occasionale.
Obbligo comunicazione del reddito presunto – Come precedentemente chiarito nella circolare Inps n. 67/2024, i percettori di NASpI che in corso di fruizione della prestazione esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’Inps il relativo reddito annuo presunto. Per quanto concerne i percettori della prestazione DIS-COLL, gli stessi sono tenuti alla comunicazione del reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di una attività parasubordinata.