Imposte dirette
12 Febbraio 2025
Con provvedimento n. 9454/2025 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Certificazione Unica 2025. Tra le novità di quest’anno spicca il nuovo termine di presentazione del modello relativo ai lavoratori autonomi. La tardiva presentazione può essere sanata col ravvedimento operoso.
Con il provvedimento 15.01.2025, n. 9454 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Certificazione Unica 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, con le relative istruzioni. Le novità ridisegnano il calendario delle scadenze e introducono un nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi. Il calendario per la presentazione telematica delle CU 2025 è articolato come segue:
– 16.03.2025 (termine differito a lunedì 17.03) i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;
– 31.03.2025 per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
– 31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
In ogni caso, la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti deve essere effettuata entro il 17.03.2025. Tra le novità di rilievo, a partire dal 2025 viene meno l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano il regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014) e il regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011), grazie all’estensione a tali soggetti, dal 1.01.2024, dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Per ciascuna CU omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta; tuttavia c’è una importante novità a beneficio dei sostituti d’imposta. Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 6/E/2015, aveva ritenuto il ravvedimento operoso inammissibile a causa della sua incompatibilità con i termini di trasmissione delle CU, necessari all’elaborazione della dichiarazione precompilata già nei primi giorni di aprile.
Con un cambio di rotta a beneficio dei sostituti d’imposta, nella circolare 31.05.2024, n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l’assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario. Dal punto di vista operativo, l’interpretazione più favorevole consente al sostituto d’imposta di trasmettere all’Agenzia e di rilasciare al percipiente una CU tardiva o rettificativa che quest’ultimo potrà esibire ai Caf o ai professionisti abilitati per la corretta predisposizione o per l’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
Il nuovo orientamento, inoltre, si traduce in un notevole risparmio, offrendo al sostituto d’imposta la possibilità di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 del minimo, a condizione che la violazione stessa non sia già stata accertata. Esemplificando, un sostituto d’imposta che trasmette un modello di Certificazione Unica entro 90 giorni dalla scadenza beneficerebbe della sanzione ridotta a 1/3 (art. 13, c. 1 D.Lgs. 472/1997 per la trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza) a cui si aggiunge il ravvedimento operoso che abbatte la sanzione fino a 3,70 euro anziché 33,33. Se il ravvedimento avviene oltre i 60 giorni la sanzione varia tra 11,11 euro (1/9) a 20 euro (1/5).
Si ricorda, infine, che non si applica alcuna sanzione se la Certificazione corretta è trasmessa entro i 5 giorni successivi al termine e, nel caso in cui lo scarto si riferisca solo ad alcune certificazioni contenute nella stessa fornitura, quelle accolte non devono essere ritrasmesse.