Estero
09 Dicembre 2024
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 4.11.2024, n. 20/E, ha impartito istruzioni operative agli Uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti come innovata dal D.Lgs. 27.12.2023, n. 209.
In ordine al criterio formale della sede legale e ai criteri di individuazione della residenza di trust e istituti simili va innanzitutto rappresentato come la revisione dei criteri di residenza delle società non abbia innovato il criterio formale della sede legale, il quale si identifica con la sede sociale indicata nel documento costitutivo della società. Trattasi di un criterio di collegamento legale di agevole riscontro, previsto come alternativo ai criteri sostanziali della direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale.
Per l’individuazione della sede legale, in mancanza di un qualsiasi supporto normativo fiscale, suppliscono le disposizioni civilistiche (art. 46 e 2328 c.c.) che individuano la sede, ancorandola al criterio territoriale della residenza, solo per i soggetti obbligati dalla legge a indicarla nell’atto costitutivo (società ed enti dotati di personalità giuridica) o che, pur difettando dell’obbligo, provvedono comunque a indicarla (come nel caso delle associazioni non riconosciute).