Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Luglio 2024
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16600/2024 ha affermato che la crisi di mercato costituisce una valida causa di disapplicazione della disciplina delle c.d. società di comodo.
Il caso giunto all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda una società che si era vista respingere dall’Agenzia delle Entrate l’istanza di interpello per la disapplicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 L. 724/1994 e che dunque impugnava tale diniego. In primo grado, i giudici accoglievano le richieste della società, che però venivano disattese in appello.
La contribuente ricorreva dunque per Cassazione evidenziando, in particolare, che esistevano precise e specifiche circostanze di fatto inerenti alle condizioni di mercato, relative al luogo in cui la società svolgeva la propria attività d’impresa, che dimostravano la contrazione dei ricavi e conseguentemente della redditività.
I giudici di legittimità compiono un’ampia disamina della disciplina della tematica in questione e hanno modo di precisare che, in tema di società di comodo, l’impossibilità per l’impresa di conseguire il reddito minimo presunto dalla legge, a causa di “oggettive situazioni” di carattere straordinario, non va intesa in senso assoluto, bensì in termini economici, avendo cioè riguardo alle effettive condizioni del mercato(ex multis Cass., sent. nn. 35816/2023, 34399/2019, 16204/2018 e 5080/2017).