Imposte dirette
18 Gennaio 2025
Nuova disciplina delle criptovalute dalla legge di Bilancio 2025. Applicazione di un’imposta sostitutiva ed eliminazione della prima prevista soglia di non imponibilità.
A partire dal 1.01.2023, l’art. 67, c. 1, lett. c-sexies del Tuir qualifica come redditi diversi le “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.
In particolare, le plusvalenze fiscalmente rilevanti che derivano dalla cessione, permuta o rimborso di cripto-attività, se superiori all’importo di 2.000 euro su base annuale, sono interamente tassabili, non solo per la quota che eccede tale soglia.
Sono comprese in questa categoria reddituale, oltre ai proventi e alle plusvalenze derivanti dalle operazioni criptovalute, dagli utility token e dallo staking, le operazioni aventi per oggetto i non financial token (Nft), in quanto si tratta comunque di rappresentazioni digitali di valori.