Imposte dirette
22 Luglio 2024
Dal 2023 tra i redditi diversi dell’art. 67 del Tuir sono ricomprese le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività inferiori a 2.000 euro.
Com’è noto le criptovalute rappresentano monete virtuali che permettono di compiere operazioni (tipicamente le transazioni online) in sicurezza e anonimato. In tal senso, l’art. 1, c. 2, lett. q) D.Lgs. 25.05.2017 n. 90 stabilisce che la valuta virtuale è “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (tra le principali criptovalute in circolazione si ricordano: Bitcoin; Ethereum; Ripple; Litecoin).
Queste attività rappresentano strumenti digitali e basano il proprio funzionamento sui principi della crittografia. Ai fini fiscali, con il nuovo art. 67, c. 1, lett. c-sexies) del Tuir tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano nella definizione civilistica di “strumento finanziario” sono suscettibili di generare un’unica nuova categoria di reddito diverso tassato con aliquota al 26%.