Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
21 Giugno 2024
Tra gli investimenti che possono beneficiare del credito d’imposta Transizione 5.0 rientrano anche gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Il credito d’imposta Transizione 5.0, di cui all’art. 38 D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. 59/2024 è destinato alle imprese che effettuano investimenti in strutture produttive ubicate in Italia, nell’ambito di progetti di innovazione da cui si consegua una riduzione dei consumi energetici.
Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1.01.2024 e completati entro il 31.12.2025 aventi a oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 11.12.2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o, in alternativa, dei processi interessati dall’investimento.
Nell’ambito del progetto di innovazione sono agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per gli investimenti localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
La guida online dedicata alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali effettuati fino al 2025 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’Allegato 1 del Decreto Transizione 5.0.
Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui alle lettere da a) a c) è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti al citato Allegato 1.
Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta, di cui al c. 1, lett. d), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
Con riferimento all’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’art. 12 D.L. 9.12.2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui alle lettere a), b) e c).
Le spese relative ali investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle citate lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e 140% del loro costo.