Imposte dirette
26 Giugno 2024
L'utilizzo in compensazione del credito da super Ace non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 21.06.2024, n. 139.
Com’è noto, in linea generale, secondo quanto previsto dall’art. 1, c. 574 L. 147/2013, l’obbligo di apposizione del visto di conformità in dichiarazione riguarda tutti i crediti d’imposta il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed Irap che emergono dalla dichiarazione e che sono utilizzati in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997) nel modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui.
Considerato che la norma richiama espressamente i crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed Irap, l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguarda tutti i crediti d’imposta il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali (a conferma si veda: circ. Ag. Entrate 25.09.2014, n. 28/E).
Stante quanto sopra, nella risposta all’interpello in commento, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che: