Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
23 Novembre 2021
L'Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, ha disposto la percentuale di spettanza piena: 30% delle spese sostenute, compresi DPI e tamponi.
Il 4.11.2021 è terminato il termine per richiedere il credito sanificazione e acquisto DPI istituito dall’art. 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021).
Il lasso temporale concesso è stato di 1 mese: dal 4.10.2021 al 4.11.2021. La richiesta è avvenuta telematicamente e il credito richiesto è stato della misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Per l’utilizzo in compensazione del credito era necessario attendere un provvedimento che decretasse la percentuale spettante sulla base delle richieste pervenute, al fine di rispettare il limite massimo di spesa stanziata, pari a 200 milioni di euro per il 2021.
Il provvedimento è stato emanato il 10.11.2021 e ha previsto una percentuale di spettanza del 100% del credito richiesto, ossia spetta il 100% del 30% delle spese sostenute nei mesi suddetti. La spettanza integrale discende dal fatto che le richieste sono ammontate a circa 83 milioni; quindi, importo al di sotto della soglia stanziata.
Per esempio, se le spese sostenute nei suddetti mesi ammontavano a 4.500 euro, il credito richiesto è stato di 1.500 euro (il 30% di 4.500), il credito spettante e presente sul Cassetto Fiscale del beneficiario sarà di 1.500 euro.
Il richiedente infatti può accedere al suo Cassetto Fiscale, controllare tra i crediti e utilizzare il credito riconosciuto a partire dal 11.11.2021, ossia un giorno lavorativo dopo la pubblicazione del provvedimento.
Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il “6951”, istituito con l’apposita risoluzione 11.11.2021, n. 64/E e quale anno di riferimento va indicato il 2021.
Tale credito non può essere ceduto a terzi; perciò, resta utilizzabile in compensazione o in dichiarazione dei redditi. La misura massima di spettanza individuale del credito è di 60.000 euro, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle dirette e ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi, nè nel calcolo del ROL; non operano i limiti di 700.000 euro annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (2.000.000 per il 2021) e di 250.000 euro annui per i crediti da indicare nel quadro RU.