Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
19 Ottobre 2021
La misura può variare dall'aliquota standard del 30% all'aliquota maggiorata del 100%, al ricorrere di determinate condizioni di collegamento del registratore telematico (RT) con strumenti di pagamento elettronico evoluto.
Dal 1.07.2020, l’art. 22, cc. 1 e 1-bis D.L. 124/2019 ha introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti tracciabili, quali carte di credito, di debito, prepagate, verso consumatori finali, a condizione che l’esercente attività d’impresa, arte o professione abbia avuto ricavi o compensi relativi all’anno precedente non superiori a 400.000 euro (c. 2).
All’art. 22, c. 1-ter, il 30% viene incrementato al 100% per le commissioni maturate nel periodo 1.07.2021-30.06.2022 se ricorrono le seguenti condizioni:
Il credito POS “standard” o “maggiorato” può essere utilizzato a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della commissione; perciò, è necessario attendere il prospetto riepilogativo della banca relativa al mese X e poi l’utilizzo può avvenire dal mese X+1. È utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito né ai fini Irap, né ai fini del calcolo degli interessi passivi.
Focalizzando sul 2021: da gennaio a giugno 2021 spetterà soltanto il credito del 30% al ricorrere delle condizioni, mentre dal mese di luglio 2021 e fino al giugno dell’anno prossimo occorrerà verificare se ricorrono le ulteriori condizioni per controllare se il credito spetta in misura standard del 30% o se è possibile fruire dell’aliquota maggiorata.
La novità sopra citata introdotta dal Provvedimento dell’Agenzia dello scorso agosto sta nel riferimento a quali caratteristiche tecniche ci si deve allineare per fruire dell’aliquota maggiorata, e tali caratteristiche sono quelle di cui alle specifiche tecniche del provv. 28.10.2016, n. 182017 (ultima versione: 10.06.2020), paragrafo 2.1, pagine 16-17-18, dove si fa riferimento alle tipologie particolari di RT dotati di dispositivi di pagamento elettronico.
Ovviamente sarà opportuno contattare il tecnico del RT per capire se tali collegamenti sono possibili per il proprio registratore di cassa.
Altro credito, che non è alternativo ma può sommarsi al credito POS, è quello di cui all’art. 22-bis D.L. 124/2019, legato a:
L’importo ha aliquote che decrescono all’aumentare dei ricavi/compensi nel periodo d’imposta precedente, con un massimo di 160 euro (o 320 in caso di sistemi di pagamento evoluti).