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28 Febbraio 2022

Credito investimenti pubblicitari 2022

Ogni anno, da quando l’art. 3-bis D.L. 59/2019 è stato reso strutturale, nel mese di marzo si effettua la prenotazione del credito (salvo svariate proroghe disposte di anno in anno), nel mese di gennaio dell’anno successivo la conferma.

A differenza di come era stato originariamente previsto e concretamente applicato per gli anni 2017-2018-2019, quando il calcolo era incrementale, nei successivi 3 anni, ossia 2020-2021-2022 il calcolo è stato ed è puntuale. Tale ultima modalità di calcolo consente conteggi più semplici e immediati del credito spettante, dovendo soltanto fare riferimento agli investimenti dell’anno X, senza correlarli ad alcun anno precedente, nell’attesa di conoscere la percentuale di spettanza disposta di anno in anno dal provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

I beneficiari dell’agevolazione sono, a prescindere da forma giuridica, dimensione, regime contabile:

  • imprese;
  • enti non commerciali;
  • lavoratori autonomi.

L’oggetto del credito sono gli investimenti pubblicitari sui seguenti mezzi d’informazione:

  • radio e TV locali e nazionali analogiche e digitali non partecipate dallo Stato;
  • giornali quotidiani e periodici, anche on-line. La testata deve essere registrata e avere la figura del direttore responsabile.

Il credito (calcolato con il metodo puntuale) si applica nella misura del 50% degli investimenti effettuati nel 2022 (nel caso del credito sugli investimenti 2022) nel limite delle risorse disponibili.

Per ottenere tale credito occorre seguire questo iter:

  1. prenotare il credito nel mese di marzo 2022, barrando “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”;
  2. confermare il credito nel mese di gennaio 2023, barrando “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. In tale momento è necessaria l’attestazione dell’effettività del sostenimento delle spese da parte di un professionista legittimato a rilasciare il visto di conformità o da revisori legali (art. 4, c. 2, Dpcm 16.05.2018, n. 90), che in ogni caso non è da allegare alla dichiarazione, ma soltanto da conservare ed esibire in caso di controllo.

Dopo il doppio invio indicato, il Dipartimento emette, per la prenotazione, un elenco provvisorio dei soggetti richiedenti (ad oggi l’elenco provvisorio che è stato emanato riguarda i richiedenti per l’anno 2021 ed è stato reso noto il 24.11.2021), mentre per la conferma emette l’elenco definitivo degli ammessi al credito (che per quanto riguarda il 2021, dovrebbe uscire indicativamente nel mese di marzo-aprile 2022).

È possibile utilizzare il credito a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, in compensazione da effettuare con modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Come codice tributo si deve utilizzare il “6900” e quale anno di riferimento l’anno di concessione del credito; pertanto, per gli investimenti 2021 si dovrà indicare l’anno 2022.

Scrittura – L’agevolazione è fiscalmente rilevante e a livello contabile deve essere indicata nella contabilità del beneficiario il giorno del provvedimento definitivo attraverso la seguente scrittura:

Credito da investimenti pubblicitari

a

contributo in conto esercizio imponibile (voce A.5 CE – Altri ricavi e proventi).

Per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi:

  • deve essere indicato nel quadro RU il codice credito E4;
  • nel rigo RU5 deve essere riportato l’ammontare del credito d’imposta spettante nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria per gli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2021;
  • nel quadro RS, prospetto “Aiuti di Stato”, invece, al rigo RS401 si deve indicare il codice 56.

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