Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
13 Gennaio 2024
In attesa del decreto-legge sui crediti d’imposta per il piano transizione 5.0 (nuove misure per la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese), la legge di Bilancio 2024 non ha modificato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0.
La disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi (ex art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2020), di supporto e incentivo agli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, è stata oggetto di numerosi interventi modificativi che, nel corso del tempo, hanno determinato la graduazione del beneficio in funzione:
Si ricorda che, a livello soggettivo, il credito d’imposta è fruibile dalle imprese residenti in Italia (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, la dimensione e il regime fiscale di determinazione del reddito) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (per questi soggetti la fruizione del beneficio è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori). Viceversa, sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare, dal Codice della Crisi e dell’insolvenza, ovvero da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; pertanto, possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che hanno avviato procedure di soluzione della crisi utilizzando gli istituti giuridici della legge Fallimentare o del Codice della Crisi, purché si tratti di procedure che abbiano l’obiettivo del risanamento e quindi della continuità aziendale.
Gli investimenti agevolabili nel 2024
Il recente D.L. 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe” pubblicato in pari data sulla G.U. n. 303) non ha previsto alcun differimento per gli investimenti in beni materiali e immateriali “non 4.0”. Per effetto di questa mancata deroga, ad oggi devono ritenersi ormai esauriti gli effetti dell’agevolazione per gli acquisti di beni strumentali nuovi “ordinari”. Viceversa, gli acquisti di beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) “4.0” potranno continuare ad essere agevolati con le modalità e i limiti di seguito illustrati.
Per il credito di imposta beni materiali 4.0 (inclusi nell’allegato A annesso alla L. 232/2016) le aliquote agevolative applicabili nel 2024 sono le stesse del 2023.
In particolare, per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1.01.2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31.12.2025 (ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore con il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure (L. 178/2020, c. 1057-bis):
Si ricorda che il massimale di spesa sopra indicato è riferito alla singola annualità e non all’intero triennio 2023-2025. Pertanto, il massimale complessivo per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1.01.2023 fino al 31.12.2025 è pari a 60 milioni di euro (in tal senso: circ. Ag. Entrate n. 14/E/2022).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Il codice tributo da utilizzare è il seguente: “6936” per il credito d’imposta in beni materiali 4.0.
Si ricorda che:
A livello documentale, le fatture (sia d’acconto che di saldo) e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere, a pena di revoca dell’agevolazione, l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative applicabili. Oltre a ciò, i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Con riferimento al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in luogo della perizia o dell’attestato di conformità, è possibile produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Se l’impresa, entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione (periodo di sorveglianza), dovesse cedere a titolo oneroso il bene agevolato ovvero trasferirlo a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti alla stessa) il credito d’imposta deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
In questo caso, il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano queste ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per i beni materiali 4.0, la rideterminazione del credito d’imposta è esclusa se, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa dovesse:
Qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo dovesse essere inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito (sempre che ricorrano le predette condizioni previste alle lettere a) e b), il beneficio proseguirà per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento (inferiore).