L’art. 1, cc. 73-79 della L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha introdotto un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti dalle imprese, negli anni 2019 e 2020, per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi di plastica, imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta e alluminio.
Le finalità dell’incentivo
La finalità di questo incentivo (per le relative modalità di utilizzo si veda anche il D.M. 14.12.2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.02.2022 n. 33) è quella di aumentare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi di produzione industriale e, in questo modo, di ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.
A chi è riconosciuto il credito d’imposta
Nello specifico il credito d’imposta:
- è riconosciuto alle imprese che (indipendentemente dal regime fiscale adottato e dalla forma giuridica) provvedono ad acquistare:
- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi: gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, gli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e gli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili; gli imballaggi in legno non impregnati;
- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
- è di ammontare pari al 36% delle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi sopra richiamati, fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascuna impresa, nel limite complessivo di 1 milione di euro (per ciascuno degli anni 2020 e 2021). A quest’ultimo riguardo si ricorda che:
- il sostenimento effettivo delle spese deve risultare da un’apposita attestazione da allegare all’istanza (da depositare);
- le spese agevolate devono considerarsi sostenute secondo il principio di competenza previsto dall’art. 109, cc. 1-2, lett. a) del Tuir (ovvero, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione).
Modalità di fruizione
In questo contesto, l’art. 1, cc. 685-686 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha previsto la possibilità di fruire nuovamente del credito di imposta per gli imballaggi riciclati:
- per un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- con l’ampliamento agli imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
A livello operativo si ricorda che il credito d’imposta:
- è alternativo e non cumulabile in relazione alle medesime spese con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea;
- non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’Irap;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali (ex artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir);
- è utilizzabile in compensazione (ex art. 17 D.Lgs. 241/1997) per l’importo indicato dal Ministero, tramite F24 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’uso in compensazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state sostenute le spese ammissibili (nello specifico dalla data indicata nella comunicazione del Ministero di riconoscimento del beneficio). In particolare:
- il credito d’imposta deve essere indicato nella sezione “Erario” con il codice “7065” (si veda: ris. Ag. Entrate 20.02.2024, n. 12/E), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
- nel campo “anno di riferimento” occorre indicare l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale;
- in fase di elaborazione degli F24, l’Agenzia verifica la ricomprensione del contribuente richiedente nell’elenco dei beneficiari e la non eccedenza (a pena lo scarto) dell’ammontare del credito usato in compensazione rispetto all’importo indicato nell’elenco deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è stato riconosciuto e in quelle dei periodi di imposta successivi, fino a quello in cui si conclude il relativo utilizzo (non si applicano i limiti previsti dall’art. 1, c. 53 L. 244/2007).
Modalità di accesso all’agevolazione
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta, l’art. 5 D.M. 14.12.2021 prevede per le imprese interessate la necessità di presentare apposita richiesta al Ministero della Transizione ecologica tramite piattaforma informatica, per il cui accesso occorre essere in possesso di un’identità SPID.
Nella precedente versione del credito d’imposta le istanze potevano essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale a partire dal 21.02.2022 e fino al 22.04.2022.
Nella domanda, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovevano essere indicati:
- per ciascuna categoria di prodotti e imballaggi, l’ammontare complessivo delle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi oggetto d’agevolazione e l’anno di riferimento;
- l’ammontare del credito d’imposta richiesto, distintamente per ciascuna categoria di prodotti ed imballaggi;
- l’assenza di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
Inoltre, alla domanda dovevano essere allegate:
- una copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente;
- le certificazioni dei requisiti tecnici dei materiali acquistati previsti dall’ art. 3 D.M. 14.12.2021;
- l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Entro 90 giorni dalla presentazione, il Ministero ha comunicato il riconoscimento (o il diniego) dell’agevolazione, con l’importo e la data a decorrere dalla quale lo stesso è utilizzabile (ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare tramite il proprio Cassetto fiscale). Il Ministero, inoltre, ha trasmesso preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse e l’importo del credito concesso.
La medesima procedura dovrà essere seguita anche per le spese sostenute negli anni 2024 e 2025.