Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
19 Gennaio 2023
Nel 2023 entra in vigore la nuova percentuale di agevolazione al 10%, che la scorsa manovra di bilancio ha previsto come stabile fino al 2031.
La legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 198 e seguenti L. 27.12.2019, n. 160) aveva introdotto per il 2020 uno speciale credito di imposta per le agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Originariamente la misura del credito era fissata al 12% per le attività di ricerca e sviluppo (c. 200), al 6% per le attività di innovazione tecnologica e per le attività di design e ideazione estetica (cc. 201-202), al 10% per le attività di innovazione tecnologica, previste dal comma 201, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
In particolare, la legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 45 L. 234/2021) ha stabilizzato il contributo per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 per il periodo compreso tra il 2023 e il 2031 con un’agevolazione del 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno, in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.
Nell’ambito dei costi è prevista una maggiorazione del 50% per i giovani ricercatori assunti e dedicati alla R&S nell’ambito del territorio dello Stato. Le quote di ammortamento possono essere computate per un massimo del 30% dei costi del personale. Le spese per licenze e brevetti hanno un limite assoluto di un milione di euro, le consulenze sono ammesse entro il 30% dei costi del personale; infine, le spese per materiali e forniture rilevano entro il limite del 30% delle spese per il personale.