Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
17 Maggio 2022
Le regole per beneficiare dell’agevolazione non sono allineate con quelle che permettono di fruirla in compensazione, almeno per quanto riguarda il momento a partire dal quale il credito è materialmente fruibile.
La fruizione del credito d’imposta per acquisto di beni strumentali (4.0 o meno) è disciplinata da norme che non sono allineate con le regole compilative del quadro RU del modello Redditi, in cui vanno inseriti i crediti d’imposta del 2021. Quando parliamo di norma di diritto sostanziale (L. 160/2019 e L. 178/2020) citiamo una disposizione in base alla quale il momento di effettuazione dell’investimento non coincide affatto con il momento a partire dal quale il credito d’imposta è fruibile. Infatti, la consegna del bene (effettuazione dell’investimento) identifica la norma applicabile (cioè quella vigente in quel momento), ma per fruire del credito d’imposta è necessario che si avveri un 2° elemento, cioè l’entrata in funzione del bene (per gli investimenti non 4.0) e l’interconnessione (per quelli 4.0). È noto che mentre per l’entrata in funzione può esservi (ma non è scontato) contemporaneità con la consegna/effettuazione dell’investimento, al contrario quando parliamo di beni 4.0 è altrettanto frequente che l’interconnessione avvenga dopo diversi giorni, talvolta mesi, talvolta anni di distanza dal momento della consegna.
Le regole compilative del quadro RU, invece, utilizzano principi diversi rispetto a quelli della norma sostanziale e tali diversi principi vanno applicati se si vuole predisporre correttamente l’obbligo dichiarativo. Poniamo il caso che vi sia un disallineamento temporale tra il momento di effettuazione dell’investimento e quello dell’entrata in funzione del bene (o dell’interconnessione). Come sopra sottolineato, il momento di effettuazione dell’investimento individua il tipo di agevolazione fruibile mentre l’entrata in funzione o l’interconnessione fissa il momento dal quale il credito d’imposta sull’investimento diventa fruibile.
Immaginando l’effettuazione dell’investimento nel 2021 e l’entrata in funzione del bene nel 2022, il quadro RU di quale DR dei 2 anni va compilato? Le istruzioni fanno sempre riferimento a “investimenti effettuati” e a “credito d’imposta su investimenti effettuati”, quindi a un momento che sembra svincolato dall’entrata in funzione, che costituisce il momento dal quale il credito è sbloccato. Se questa lettura è corretta, quindi, un investimento effettuato nel 2021 ma entrato in funzione nel 2022, andrebbe comunque indicato nel rigo RU5 del modello Redditi 2022, periodo d’imposta 2021. Ciò conferma una diversa modalità tra la fruizione del credito e l’indicazione nel quadro RU: il secondo adempimento non assicura affatto che il credito sia effettivamente spendibile, ma solo che esso è astrattamente assegnabile sulla base di un investimento consegnato e ultimato, dovendosi però attendere l’entrata in funzione per l’effettiva fruizione del credito stesso.
Questa discrasia, a parere di chi scrive, ha effetti anche sull’iscrizione in bilancio del credito d’imposta che dovrebbe avvenire non quando l’investimento è effettuato, bensì quando il bene è entrato in funzione o è interconnesso.
La discrasia di cui sopra è particolarmente evidente quest’anno a causa del fatto che vanno indicati, quali crediti spettanti nel 2021, anche quelli relativi a beni consegnati nel 2022 ma prenotati nel 2021 (rigo RU5, colonna 2 modello Redditi).
In ogni caso, va tenuto presente che, per orientamento ormai consolidato delle Entrate, l’omessa indicazione del credito d’imposta nel quadro RU non ha effetto sulla legittima fruizione del bonus da parte del beneficiario.