Il credito d’imposta beni strumentali 2021 va riportato nel Modello Redditi 2022 nel quadro RU utilizzando il codice credito apposito e mettendo l’importo al rigo RU5 e l’importo degli investimenti effettuati in beni strumentali nel periodo d’imposta 2021 al rigo RU130 e/o RU140.
Si ricorda che il credito d’imposta in oggetto è disciplinato dall’art. 1, cc. 1051-1063 L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).
Tali crediti devono essere rilevati nell’esercizio di competenza: pertanto, nel caso in esame nel 2021 e se si opta per la contabilizzazione del credito attraverso il metodo indiretto, andrà rilevato il risconto passivo seguendo il periodo d’ammortamento del cespite.
Venendo quindi alla compilazione del quadro RU, si dovranno valorizzare le seguenti voci:
- il rigo RU1, ove si inserirà il codice credito:
- L3 per i beni materiali e immateriali diversi dai beni Industria 4.0 (c. 1054 L.178/2020);
- 2L per i beni materiali Industria 4.0 (c. 1056);
- 3L per i beni immateriali Industria 4.0 (c. 1058);
- il rigo RU5, colonna 1 dove si indicherà l’importo calcolato:
- nella misura del 10% dell’investimento per i beni materiali e immateriali diversi dai beni Industria 4.0;
- nella misura del 50% dell’investimento per i beni materiali Industria 4.0 (per la quota fino a 2,5 milioni di euro di investimenti);
- nella misura del 20% dell’investimento per i beni immateriali Industria 4.0;
- il rigo RU130 dove si indicherà l’ammontare degli investimenti effettuati nel 2021:
- Colonne 1,2 e 3 dedicate ai beni materiali e immateriali diversi dai beni Industria 4.0;
- Colonna 4 ai beni materiali Industria 4.0;
- Colonna 5 ai beni immateriali Industria 4.0;
- il rigo RU140 dove si indicherà l’ammontare degli investimenti effettuati dopo il 31.12.2021, ma entro il 31.12.2022 e per i quali entro il 31.12.2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e si sia versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto:
- Colonne 1,2 e 3 dedicate ai beni materiali e immateriali diversi dai beni industria 4.0;
- Colonna 4 ai beni materiali Industria 4.0;
- Colonna 5 ai beni immateriali Industria 4.0.
I crediti derivante da beni diversi dai beni Industria 4.0 potranno essere utilizzati in una sola quota a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, mentre i crediti dei beni Industria 4.0 potranno essere utilizzati in 3 quote a partire dall’anno di entrata in funzione/interconnessione del bene.