Procedure concorsuali
27 Dicembre 2024
Nell’ambito della liquidazione giudiziale il credito di MCC e SACE va collocato in privilegio come previsto ex lege.
A fronte dell’insolvenza dell’impresa debitrice, la banca finanziatrice è tenuta ad avviare le procedure per il recupero dell’intera esposizione debitoria e a procedere con l’escussione del Fondo di Garanzia. In caso di apertura della liquidazione giudiziale, l’istituto di credito è tenuto a presentare l’insinuazione al passivo entro un determinato previsto a pena di decadenza della garanzia.
A tal punto occorre distinguere due scenari differenti:
– il pagamento da parte del Fondo interviene prima dell’ammissione al passivo;
– il pagamento interviene dopo l’ammissione (o esclusione) al passivo.
Se il pagamento avviene prima, è possibile che sia la banca che il garante pubblico presentino la propria domanda di ammissione, dove però il Fondo chiederà l’ammissione in privilegio ex art. 9 D.Lgs. 123/1998 di quanto liquidato in favore della banca, mentre quest’ultima richiederà l’ammissione in via chirografaria del residuo credito, al netto del pagamento ricevuto (Cass., sentenza 27.12.2023, n. 35961).