Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
18 Febbraio 2025
Con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025, il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2025 in beni materiali 4.0 comporta adempimenti distinti, a seconda che si ricada nella precedente o nuova disciplina.
La L. 30.12.2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha previsto una stretta alla disciplina dei crediti d’imposta per gli investimenti 4.0. Con riferimento agli investimenti in beni materiali 4.0 (di cui all’Allegato A della legge di Bilancio 2017), effettuati dal 1.01.2025 al 31.12.2025, è stato introdotto uno stanziamento massimo di risorse, pari 2.200 milioni di euro.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa richiamati, ossia per riservarsi l’accesso al credito d’imposta pari al 20%, l’impresa interessata deve trasmettere telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato sulla base del modello di cui al D.D. Mimit 24.04.2024, adottato in attuazione dell’art. 6 D.L. 29.03.2024, n. 39. Ricevute le comunicazioni il Ministero competente trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Mimit ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale, sospendendo l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.
L’art. 1, c. 446 della legge di Bilancio 2025 prevede una clausola di salvaguardia per rimanere ancorati alla precedente disciplina, che non prevedeva budget di spesa nazionali, garantendo di fatto l’accesso al credito a tutte le imprese: il limite di spesa richiamato non opera se, entro la data di pubblicazione della legge di Bilancio 2025 (31.12.2024), il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene. In altri termini, chi ha versato acconti (almeno pari al 20%) e formalizzato gli ordini entro la fine dello scorso anno, può garantirsi l’accesso al credito senza incappare nella ripartizione delle risorse.
Secondo la precedente disciplina (art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020), la misura del credito spettante è pari al:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
– 5% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.
Per chi si avvale della vecchia disciplina, resta ferma la necessità di effettuare la comunicazione al GSE, preliminare all’utilizzo del credito in compensazione. Con una recente risposta, aggiornata il 14.01.2025, il GSE ricorda che la comunicazione va trasmessa:
– per gli investimenti da effettuarsi dal 30.03.2024, in maniera preventiva e a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva;
– per gli investimenti effettuati dal 1.01.2023 e al 29.03.2024, esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Gli investimenti completati in data successiva al 31.12.2024, quindi, saranno ammessi senza applicazione del limite delle risorse a disposizione (2,2 miliardi di euro) solo qualora, entro il 31.12.2024, l’ordine relativo agli investimenti risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.