Amministrazione e bilancio
24 Aprile 2024
Corte di Cassazione: solo i diritti pendenti risultanti dal bilancio finale di liquidazione sono includibili nel meccanismo successorio a favore dei soci; per i crediti incerti, illiquidi e le mere pretese, la mancata indicazione nel documento di bilancio ne determina l’estinzione.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 16.04.2024 n. 10296 ha convenuto che, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci in virtù del quale:
In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese, le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 6070 e 6072 del 2013, hanno distinto l’ipotesi che l’ex socio agisca per un debito o per un credito della società: “con riferimento a quest’ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri tra i soci medesimi un regime di contitolarità o di comunione indivisa tra essi dei beni, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione che esclude l’ipotesi di litisconsorzio per l’eventualità di azione individuale di uno dei comunisti (Cass. 11.07.2014, n. 15894; Cass. 4.07.2018, n. 17492)”.