Accertamento, riscossione e contenzioso
15 Ottobre 2024
I crediti in contestazione al momento del deposito del piano di concordato devono essere inseriti in una delle classi omogenee.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 31.07.2024, n. 21431, è tornata ad occuparsi della corretta collocazione dei crediti contestati giudizialmente nell’ambito del piano e proposta di concordato preventivo.
Gli ermellini, in estrema sintesi, ricordano che, nel concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in un’apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, che ricade sul debitore ed è oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura assolto direttamente dal tribunale, a una fondamentale esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell’accertamento definitivo dei propri diritti e, dall’altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto.