Accertamento, riscossione e contenzioso
18 Maggio 2024
Nel caso di richiesta di un contribuente al rimborso dei crediti l’Amministrazione Finanziaria non può eccepire la prescrizione del diritto. L’eventuale violazione dell’obbligo è rilevabile d’ufficio.
Il caso di specie trae origine dalla presentazione di un’istanza di rimborso del credito Irpef. La Commissione tributaria provinciale riteneva legittimo il rifiuto di provvedere al rimborso da parte dell’Amministrazione. Il contribuente ricorreva al secondo grado della giustizia tributaria ottenendo in tale caso una sentenza di carattere favorevole. L’Amministrazione Finanziaria ricorreva in sede di legittimità ove deduceva la legittimità della condotta tenuta nel caso di specie. Rilevava, infatti, come l’ordinamento non vietasse in alcun modo all’Amministrazione di potere eccepire la prescrizione del credito del contribuente.
Il procedimento giungeva quindi all’esame degli Ermellini e, in tale sede, rilevata la presenza di un contrasto di giurisprudenza circa la facoltà per l’Amministrazione Finanziaria di potere eccepire la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso, veniva rinviato alle Sezioni Unite per l’individuazione di un uniforme principio di diritto applicabile anche ai casi futuri. Sul punto erano presenti due indirizzi di contenuto antitetico.
La sentenza 7.05.2024, n. 12284 effettua una precisa scelta tra 2 indirizzi sviluppatisi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Era possibile rilevare la presenza di un indirizzo che riteneva ammissibile la facoltà per l’Amministrazione di potere eccepire l’estinzione del diritto a seguito dell’intervenuta prescrizione e di un secondo, invece, di carattere contrastante che riteneva vietata tale facoltà.