Amministrazione e bilancio
19 Settembre 2024
L’art. 2423 c.c. prevede che il bilancio aziendale rifletta chiaramente e veridicamente la situazione patrimoniale e finanziaria della società; pertanto, occorre porre attenzione alla corretta collocazione dei crediti non più esigibili.
Come noto, le società devono stralciare dall’attivo dello stato patrimoniale i crediti inesigibili o creare adeguati fondi di svalutazione crediti. Ciò è fondamentale non solo in esecuzione dell’obbligo di trasparenza gravante nei confronti dei terzi e di tutta la collettività, ma anche per l’interesse della società stessa: un bilancio corretto e veritiero consente agli amministratori di avere una puntuale rappresentazione della situazione patrimoniale della società e, quindi, di valutare al meglio l’eventuale opportunità di effettuare degli investimenti che siano realmente calibrati sulla forza economica e finanziaria della società.
L’art. 2426, c. 1, n. 8, c.c. dispone che i crediti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del presumibile valore di realizzo. Il quadro normativo civilistico si completa con le disposizioni contenute nel Principio contabile Oic 15 dedicato appunto ai “Crediti”, da cui si ricava che, alla chiusura di ogni esercizio, il valore contabile dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento del fondo di svalutazione, in base alle perdite potenziali da inesigibilità. La svalutazione è una voce di stima che deve gravare sull’esercizio in cui l’inesigibilità può essere ragionevolmente prevista, anche se non è ancora del tutto certa.