Accertamento, riscossione e contenzioso
23 Settembre 2022
La modifica normativa al c.d. decreto Aiuti-bis che ripristina, in presenza di particolari condizioni, il regime della responsabilità attenuata del cessionario dei crediti fiscali nei soli casi di dolo e colpa grave.
Secondo il legislatore, se i crediti fiscali oggetto di cessione a terzi sono stati controllati, sia dal punto di vista sostanziale e di merito da parte di un professionista dell’area tecnica, tramite asseverazione o attestazione, sia con controllo formale e documentale con il rilascio del visto di conformità, il cessionario di tali crediti potrà concorrere con il beneficiario nella violazione solo nei casi più gravi di dolo e colpa grave.
L’intervento correttivo operato dall’emendamento al decreto Aiuti-bis riconosce, di fatto, che i tentativi di far circolare crediti fiscali in assenza di un controllo preventivo, di natura sostanziale e documentale, da parte dei professionisti abilitati, è stato un errore.
Il sistema non dispone degli anticorpi necessari per intercettare, fin dall’origine, ipotesi fraudolente di cessione dei crediti. La presenza dei visti e delle asseverazioni riduce invece ai minimi termini tali rischi e va pertanto estesa ad ogni tipologia di cessione dei crediti fiscali.
È proprio per questo motivo che il legislatore, nel definire con chiarezza i casi in cui scatta il concorso di responsabilità del cessionario dei crediti, precisa che le limitazioni ai casi di dolo e colpa grave si applicano retroattivamente a tutti i crediti che sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, attraverso il rilascio dei visti di conformità e le attestazioni e asseverazioni tecniche.
La cartina tornasole del ragionamento effettuato dal legislatore sono i dati delle frodi nell’ambito del superbonus del 110%. Qui le cessioni fraudolente sono soltanto il 3% del totale, mentre i bonus cedibili senza controlli preventivi (visti e asseverazioni) hanno fatto registrare percentuali a doppia cifra.
A tale ultimo proposito è opportuno ricordare che per queste tipologie di bonus fiscali, quali il bonus facciate, le ristrutturazioni edilizie, gli ecobonus, ecc., la cessione a terzi è stata “libera”, senza l’obbligatorietà del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche, fino al 12.11.2021. Solo da tale data in avanti per cedere uno di tali crediti il legislatore, attraverso il c.d. Decreto Antifrodi, ha previsto la necessità di un vaglio formale e sostanziale da parte dei liberi professionisti.
Ed è proprio da queste considerazioni che il decreto Aiuti-bis introduce, ora per allora, la possibilità di estendere la responsabilità attenuata del cessionario anche a tali cessioni, a patto di assoggettarle al relativo visto di conformità e alle asseverazioni tecniche.
Sulla base di tali presupposti, i professionisti incaricati dovrebbero recuperare, ex post, tutta la documentazione necessaria e utile e apporre, con il meccanismo dell’ora per allora, il relativo visto e le relative asseverazioni tecniche.
In alcune situazioni ciò sarà particolarmente difficile e complesso. In altre sarà probabilmente impossibile.
Ma la funzione strategica in chiave antifrode dei professionisti in questo delicatissimo ambito, è ormai acclarata e generalmente riconosciuta.