Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
29 Novembre 2022
Il decreto Aiuti-quater ha esteso anche al mese di dicembre i crediti già previsti per i mesi di ottobre e novembre per il consumo di luce e gas.
Esteso anche a dicembre il credito energia elettrica e gas già riconosciuto per i mesi di ottobre e novembre, così da completare anche l’ultimo trimestre dell’anno 2022, al fine di calmierare i rincari energetici.
Il decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022) all’art. 1 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022, con le medesime aliquote previste per i mesi di ottobre e novembre, ossia:
Tra le novità introdotte da questo articolo molte coinvolgono anche i mesi di ottobre e novembre, nonché i crediti del terzo trimestre 2022. Viene, infatti, concesso sino al 30.06.2023, al posto del precedente 31.03.2023, per utilizzare i crediti del terzo e quarto trimestre in compensazione, nonché la possibilità di cederli, soltanto per l’intero e il cessionario potrà utilizzarli entro il medesimo termine. La cessione deve essere effettuata telematicamente e necessita di visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti.
Tutti i crediti citati non sono fiscalmente rilevanti, né rilevano ai fini del rapporto degli interessi passivi, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Viene concesso ai beneficiari un mese in più rispetto alla scadenza originaria (quindi entro il 16.03.2023), a pena decadenza del credito non ancora fruito, per inviare all’Agenzia un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Questa comunicazione è stata introdotta per la prima volta per i crediti di ottobre e novembre ed ora riproposta, spostata di un mese, per il credito del mese di dicembre.
Si ricorda che è possibile richiedere anche ora ai fornitori di energia elettrica e gas il conteggio dei crediti anche dei mesi precedenti, poiché è stato chiarito direttamente dall’ARERA sulla propria pagina web che il termine dei 60 giorni è previsto per la risposta del venditore, poiché avvenga in termini relativamente celeri, ma non per la richiesta. La stessa non ha un termine di decadenza previsto dalla norma istitutiva. Pertanto, è possibile ad oggi richiedere al fornitore di energia o gas direttamente il conteggio dei crediti del secondo, terzo e quarto trimestre. I venditori saranno tenuti alla comunicazione dei conteggi con la dovuta diligenza, tenuto conto dei tempi tecnici minimi necessari e delle finalità di agevolare l’impresa.