Procedure concorsuali

05 Dicembre 2024

Crediti edilizi: compensazione esclusa per liquidazione giudiziale

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 237/2024, definisce le modalità di utilizzo dei crediti edilizi per le imprese sottoposte a procedura concorsuale, privilegiando la tutela dei creditori.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 29.11.2024 n. 237, ha fornito un’articolata analisi sulla gestione dei crediti superbonus nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, rispondendo a un quesito posto dal curatore di un’impresa in liquidazione.

Il caso esaminato riguarda una società titolare di significativi crediti superbonus presenti sulla Piattaforma cessione crediti, gravata contemporaneamente da rilevanti debiti erariali scaduti e cartelle esattoriali. Il curatore aveva manifestato l’intenzione di procedere alla cessione di tali crediti attraverso procedure competitive, previa autorizzazione degli organi della procedura, per poi distribuire il ricavato tra i creditori nel rispetto del principio della par condicio creditorum.

Secondo il parere dell’Amministrazione Finanziaria, nel caso di un’azienda sottoposta a procedura di liquidazione che dispone di crediti derivanti dal superbonus, non è consentito utilizzare tali crediti per compensare eventuali debiti nei confronti dell’Erario, come espressamente previsto dalle disposizioni contenute nell’art. 121, c. 3-bis D.L. 34/2020. Ciononostante, il legislatore ha previsto una tutela specifica attraverso l’art. 155 del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), che consente ai soggetti creditori dell’impresa di avvalersi di questi crediti come strumento per garantirsi la certezza del recupero del proprio credito.

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