Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
07 Aprile 2023
Proroga fino al 30.06.2023, con modifiche, dei crediti d’imposta per l’energia ed il gas, in attesa che vengano definite nuove misure pluriennali di sostegno alle imprese.
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, cc. da 2 a 9 e cc. da 45 a 50 L. 29.12.2022, n. 197) ha prorogato le misure agevolative volte a compensare il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Con il Decreto Bollette (art. 4, D.L. 30.03.2023, n. 34), la misura di favore viene riproposta anche per il secondo trimestre 2023, seppure con percentuali inferiori di credito spettante.
Le imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell’anno 2023 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), che hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, possono beneficiare di un credito determinato come segue:
Alle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023 dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (c. 4).
Infine, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è previsto un credito pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell’anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019 (c. 5).
Resta ferma la possibilità di richiedere al proprio fornitore (di energia e gas naturale) il conteggio del credito spettante, nel caso in cui tale fornitore non sia variato nei periodi oggetto di monitoraggio (primo trimestre 2019 e primo semestre 2023); il rivenditore, su richiesta del cliente, invia una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre dell’anno 2023.
Si ricorda, infine, che i crediti d’imposta in argomento sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2023.