Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
17 Ottobre 2024
Posto che l’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 218/2023, ha fornito chiarimenti in caso di fusione per incorporazione, resta da definire il caso della trasferibilità dei crediti da bonus edilizi in caso di scissione societaria.
Le dinamiche legate alla circolazione dei crediti d’imposta, conseguenti all’esercizio delle opzioni ex art. 121 D.L. 34/2020 che gravidano i cassetti fiscali di numerose imprese cessionarie, creano una serie di situazioni pervase da dubbi sulla possibile trasferibilità dei crediti in questione.
Il tipico esempio è il caso delle operazioni straordinarie. Posto che tali crediti non possono costituire oggetto di rimborso, ma possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, fatta salva l’ipotesi dell’ulteriore cessione, se consentita, si pone il problema di come gestire eventuali operazioni di riorganizzazione messe in atto da una società che ha nel proprio cassetto fiscale alcuni di questi crediti.
L’apposita sezione all’interno della piattaforma cessione crediti ne indica la possibile cedibilità: a chiunque e poi 3 volte a soggetti qualificati (impresa che ha effettuato lo sconto in fattura) oppure cedibili solo a soggetti qualificati (crediti acquisiti per effetto di ulteriori cessioni).
L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello in caso di fusione per incorporazione (risposta n. 218/2023), con la precisazione che i crediti in capo alla società fusa o incorporata erano derivanti da sconto in fattura.