Procedure concorsuali
01 Febbraio 2025
Il decreto Correttivo-ter al Codice della crisi è intervenuto in maniera significativa nella modifica degli accordi di ristrutturazione dei debiti e, in particolare, nella disciplina del cram down fiscale.
Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese.
Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale disponendo che il provvedimento sia comunicato a cura del debitore al commissario giudiziario ai creditori e ai terzi che hanno proposto posizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, omologa con sentenza gli accordi.
Ai sensi dell’art. 63, c. 2-bis del Codice della crisi il tribunale può omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in assenza di adesione da parte dell’Amministrazione Finanziaria ove tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori, cd. cram down.