Imposte dirette

15 Giugno 2024

Costo fiscale delle partecipazioni in società non residenti

Il costo fiscale da assumere come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione è il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta, aumentato degli oneri strettamente inerenti all'acquisizione della partecipazione medesima.

Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello 12.06.2024, n. 132, un contribuente (fiscalmente residente in Italia) ha ricevuto azioni di una società quotata di diritto francese, quale legato attribuito per testamento. Il lascito testamentario ha assunto rilevanza, ai fini delle imposte sulle successioni, sia in Italia (Paese di residenza del de cuius) sia in Francia. In particolare:

  • in Francia, l’attribuzione testamentaria ha scontato l’imposta nella misura del 60%, in applicazione delle disposizioni ivi previste;
  • in Italia, il valore di mercato delle azioni alla data di apertura della successione è stato inserito nella dichiarazione di successione del de cuius e (stante l’assenza di ogni legame parentale o di affinità tra il de cuius e il beneficiato) sarà tassato con aliquota dell’8%. A quest’ultimo riguardo, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e Francia, l’ammontare dell’imposta sulle successioni francese è portata in diminuzione della corrispondente imposta dovuta in Italia, fino a concorrenza dell’importo di quest’ultima (in virtù della differenza di aliquote tra la normativa francese e quella italiana, l’imposta sulle successioni italiana sarà assorbita integralmente dall’imposta sulle successioni francese).

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