Imposte dirette
01 Agosto 2024
La Corte di Cassazione (sent. n. 11791/2024) ribadisce l’inapplicabilità, ai fini Irap, delle regole fiscali dettate dal Tuir, al fine della determinazione del valore della produzione netta delle società che hanno optato per il calcolo del tributo regionale in base al bilancio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11791/2024, ribadisce l’inapplicabilità, ai fini Irap, delle regole fiscali dettate dal Tuir, al fine della determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e delle società di persone che hanno optato per il calcolo del tributo regionale in base al bilancio: la deducibilità massima dei costi entro il limite del 20%, di cui all’art. 164 del Tuir, può affermarsi in relazione all’Ires, ma non all’Irap, la cui base imponibile, invece, è determinata dall’art. 5 D.Lgs. 446/1997.
Il caso trattato nella sentenza riguarda una contestazione dell’Agenzia nei confronti di una S.r.l. per violazioni in materia di Ires, Irap e Iva. La società contribuente impugnava la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164 Tuir, in relazione all’art. 5 D.Lgs. 446/1997, in particolare, ritenendo che fossero stati illegittimamente considerati indeducibili pro quota i costi relativi a beni strumentali ai fini Irap.
Ciò in quanto la deducibilità massima dei costi entro il limite del 20%, sulla base di quanto stabilito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E/2009, può, secondo la contribuente, affermarsi in relazione all’Ires, ma non all’Irap, la cui base imponibile, invece, è determinata dall’art. 5 D.Lgs. 446/1997.